Dal momento in cui aderisci, è importante fare in modo che la costruzione della tua pensione complementare giunga effettivamente a compimento. La ‘fase di accumulo’ si conclude quindi - di norma - al momento del pensionamento, quando inizierà la ‘fase di erogazione’ (cioè il pagamento della pensione).
In generale, non puoi chiedere la restituzione della tua posizione, neanche in parte, tranne che nei casi di seguito indicati.
Prima del pensionamento puoi fare affidamento sulle somme accumulate nel FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE FONTEX richiedendo una anticipazione della tua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la tua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre tue personali esigenze.
Devi però considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la tua posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno esserti erogate successivamente.
In qualsiasi momento puoi tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al fondo.
AVVERTENZA
Ai sensi dell'art. 48 comma 13 bis del Decreto Legge n. 189, coordinato con la Legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 (GU n.294 del 17 dicembre 2016), per le richieste di anticipazione di cui all'articolo 11, comma 7, lett. b) e c) del D.Lgs. 252/05 avanzate da parte degli aderenti residenti nei comuni interessati dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 della Legge delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a) del citato D.Lgs. 252/05.
Inoltre dal rimando dell'art. 48-bis all'articolo 1 del decreto, emergono le seguenti specifiche. Se l'anticipazione è richiesta da un soggetto residente nei comuni di Teramo, Rieti, Macerata, Ascoli Piceno, Fabriano e Spoleto è necessario che il fondo acquisisca anche la dichiarazione resa ai sensi del dpr 445/2000 relativa alla inagibilità della casa di abitazione che l’iscritto ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate e all’Inps competenti per territorio.
Se invece l'iscritto risiede in comuni diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, riportati nel documento sulle anticipazioni, ma rientranti in una delle regioni interessate dagli eventi sismici (Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria) dovrà dare prova al Fondo mediante apposita perizia asseverata del nesso causale esistente tra i danni subiti e gli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
Tale disciplina transitoria ha durata triennale e si applica alle domande inviate al Fondo nel periodo intercorrente fra il 24 agosto 2016 e il 23 agosto 2019.
In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla tua vita lavorativa, puoi inoltre riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.
Se, trovandoti nelle situazioni che consentono il riscatto totale della posizione, intendi effettuare tale scelta, tieni conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra te ed il FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE FONTEX. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non avrai alcun diritto nei confronti di FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE FONTEX.
La “RITA” (rendita integrativa temporanea anticipata) e la rendita temporanea consistono nell’erogazione frazionata del montante accumulato presso il Fondo.
Entrambe le rendite hanno carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2018 ma sono subordinate alla sussistenza di condizioni parzialmente diverse.